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Un decreto per case più "risparmiose"
12/06/2009 - C.B.
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con le nuove norme per il risparmio energetico negli edifici ad uso abitativo.

Gli edifici con più di quattro appartamenti dovranno prediligere il riscaldamento centralizzato, senza però un divieto rigido alla sua sostituzione con impianti autonomi. In caso di ristrutturazione  o rinnovo dell'impianto esistente dovranno essere installati, se  possibile, strumenti per la contabilizzazione e la termoregolazione per i singoli appartamenti. Sono alcune delle norme per il risparmio energetico negli edifici ad uso abitativo che entrano in vigore con la pubblicazione, oggi sulla Gazzetta Ufficiale, delle nuove norme del decreto legislativo 192/2005. Confedilizia rileva disposizioni interessanti nel provvedimento, che - spiega - si applica in assenza di diverse disposizioni regionali. In particolare, viene previsto che in tutti gli edifici esistenti, con oltre quattro unità abitative, nel caso sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW, sia 'preferibile' il mantenimento di impianti termici centralizzati. Le nuove norme - spiega Confedilizia - spiega che le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.  Il Dpr pubblicato in Gazzetta prevede inoltre che negli edifici con oltre 4 unità abitative, in caso di installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi necessari per permettere, "ove tecnicamente possibile", la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.   Anche in questo caso, tuttavia, potranno essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l'adozione di altre "soluzioni impiantistiche equivalenti", che dovranno essere evidenziati nella relazione tecnica sopra citata. Il provvedimento conferma infine - segnala ancora la  Confedilizia - le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di  riscaldamento, che rimane fissata: a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido (indipendentemente dalla potenza) nonchè per gli impianti uguali o superiori a 35 kW; b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette 'caldaiette' presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati; c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.
    

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