Il provvedimento, in attesa di iniziare l'iter parlamentare in Commissione, applica il principio di precauzione di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea a salvaguardia della sicurezza e della qualità della produzione agroalimentare e del valore tradizionale e turistico del paesaggio agrario nazionale. Tutela le risorse genetiche del proprio territorio e la specificità delle produzioni agricole e zootecniche tipiche, biologiche e a denominazione protetta nei confronti del rischio derivante dalla diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati e di loro derivati. Nell'articolo 3 specifica che nella preparazione dei prodotti agroalimentari nazionali garantiti da marchi di qualità è vietato l'impiego di materie prime agricole, di mangimi animali e di additivi contenenti ogm. Il mancato rispetto del divieto comporta per le imprese interessate l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei marchi di qualità. L'articolo 2 del ddl vieta la coltivazione in campo aperto di OGM e l'allevamento di animali geneticamente modificati e la vendita in qualsiasi forma, sul territorio nazionale, sementi geneticamente modificate.
Fonte: Il Sole 24 Ore